mercoledì, 10 gennaio 2007



        La legislazione antiebraica venne introdotta in Italia ad opera del Fascismo a partire dal settembre del 1938 e venne revocata provincia per provincia nel biennio 43-45 man mano che gli alleati vi riportarono la libertà e la democrazia. Tale legislazione viene generalmente differenziata in due categorie, per cui si definisce, legislazione discriminatoria, il corpus di leggi promulgate nel periodo 38-43 e, persecutoria,  il corpus legislativo promulgato nel biennio 43-45.

La abrogazione di “qualsiasi legge che fa distinzione contro qualsiasi persona o persone in base a razza, colore o fede religiosa” fu decretata il 12 luglio 1943 dagli Alleati sbarcati due giorni prima in Sicilia.

            Tale legislazione definiva le proprie vittime non come “ebrei” bensì come appartenenti alla razza ebraica, portatori quindi di caratteri materiali ereditari ed ineliminabili.

A partire dal 22 il fascismo riuscì a costruire un sistema antidemocratico basato sul duro controllo preventivo, sulla celerità dell’azione repressiva dello stato e sulla sollecitazione del consenso da parte della popolazione, e proprio  questa ultima capacità di accettazione della nuova politica antiebraica rappresenta una prova della funzionalità tecnica di tale sistema.

L’Italia che aveva raggiunto 80 anni prima l’unità nazionale anche in contrapposizione alla religione ufficiale del paese, conobbe, nei primi decenni del secolo il progressivo impegno dei cattolici in politica, lo sviluppo del nazionalismo e del legame Chiesa – nazione e la presa del potere di un gruppo dirigenziale antidemocratico, violento e di formazione provincial-tradizionale.

Tutto ciò creò le premesse per un cambiamento del trattamento della minoranza ebraica, e prima ancora per la classificazione degli ebrei come un gruppo caratterizzato rispetto alla nazione. Parallelamente, si sviluppò nella penisola un processo di creazione di pregiudizi e ostilità nei confronti degli ebrei la cui portata non è oggi ancora ben quantificata dagli studiosi; tale processo era però sicuramente connesso alla presenza interna al fascismo di correnti e posizioni antiebraiche alle quali col tempo venne riconosciuta un’intermittente ma crescente libertà di espressione e propaganda.

            Agli inizi degli anni 30 gli ebrei italiani erano circa 45000  e circa 47000 nel 38, equivalenti all’1,1 per 1000 dell’intera popolazione italiana e poco meno del 3 per 1000 dell’intera popolazione ebraica mondiale. Il censimento speciale per gli ebrei  italiani del 22 agosto 1938 riguardava tutte le persone con almeno un genitore ebreo o ex ebreo, con una impostazione quindi razzistica e non identitaria; il 97 per cento dei censiti viveva nella parte della penisola compresa fra le alpi e le città di Roma ed Ancona, e nelle città di Trieste, Livorno e Roma costituivano rispettivamente l’1,9, l’1,3 e l’1,1 per cento degli abitanti (città con più di centomila abitanti); nelle città di Fiume, Mantova ed Ancona costituivano rispettivamente il 2,1, l’1,1, e lo 0,9 per cento degli abitanti. 

            La decisione di introdurre una legislazione antiebraica in Italia maturò nel governo fascista alla fine del 1535, interrelata ad altre linee di azione del governo (processo di alleanza con la Germania nazista, sviluppo di una politica razzistica indirizzata prevalentemente contro gli Africani, i neri ed il meticciato).

Le vittime di tale legislazione vennero individuate attraverso la definizione giuridica di ebreo, o meglio di “appartenente alla razza ebraica” pertanto l’intera normativa ebbe una impostazione razzistica biologica,. I perseguiti infatti non corrispondevano né all’insieme di ebrei antifascisti o afascisti, né all’insieme di persone di religione o identità ebraica, bensì a tutti gli individui con ascendenti di “razza ebraica”ed escludeva gli individui con ascendenti di “razza ariana” indipendentemente dalla religione che il soggetto in questione praticava o aveva praticato.

            Il Manifesto degli scienziati razzisti, pubblicato il 14 luglio 1938 aveva chiaramente stabilito che il concetto di razza è “puramente biologico” per questo la complessa definizione di appartenente alla razza ebraica elaborata dal fascismo può essere riepilogata nella seguente casistica:

a)      Il discendente da 4 nonni di “razza ebraica” è sempre classificato “di razza ebraica” indipendentemente dalla religione professata.

b)      Il discendente da 3 nonni di “razza ebraica” veniva classificato “di razza ebraica”.

c)       Il discendente da due nonni di “razza ebraica” apparteneva alla “razza ariana” nel caso che egli ed un suo genitore appartenessero ad una religione non ebraica anteriormente al 1 ottobre 1938. Lo stesso criterio valeva nel caso di un nonno di “razza ebraica”.

 

Al momento dell’ingresso italiano nel nuovo conflitto mondiale (10 giugno 1940) il governo italiano intraprese la via dell’internamento da attuarsi in veri e propri campi. A fine maggio le comunità italiane saranno informate che, relativamente agli ebrei stranieri, gli uomini sarebbero stati internati in campi di concentramento e le donne e i bambini in comuni per poi essere tutti accentrati in una località dell’Italia meridionale, precisamente a Tarsia in provincia di Cosenza., dove dovranno restare fino a guerra ultimata per essere trasferiti nei paesi disposti a riceverli. Anche per gli ebrei Italiani furono previste misure speciali, per questo furono emanate disposizioni amministrative: internamento degli ebrei pericolosi (maggio-giugno 1940), istituzione del lavoro obbligatorio noto come “precettazione” (maggio 1942). 

         A partire  dal 1938 gli “appartenenti alla razza ebraica” dovettero quindi denunciare la loro caratteristica presso gli uffici comunali, tale appartenenza veniva menzionata su tutti i certificati e sui libretti di lavoro, doveva essere registrata e notificata alla polizia dagli affittacamere e dagli albergatori, mentre non doveva essere annotata sul passaporto  per facilitare l’espatrio.

 Sempre a partire dal 38 vennero definitivamente esclusi per legge dalle forze armate e dal Pnf. Furono inoltre allontanati da tutte le cariche e le funzioni pubbliche, eccezion fatta per nove senatori ebrei di nomina regia e di durata vitalizia, che però vennero emarginati dai lavori parlamentari. Furono vietati i matrimoni misti e punite le convivenze miste. In caso di matrimonio misto il genitore ebreo veniva privato dalla patria podestà del figlio ariano.

Dal 1040 fu loro vietato di soggiornare nelle principali località turistiche e dal 192 vennero esclusi dagli elenchi telefonici. La macellazione degli animali secondo l’usanza ebraica venne proibita dal 38 parallelamente alla cessazione delle pubblicazioni ebraiche, al licenziamento degli insegnanti, all’espulsione degli studenti dalla scuola pubblica e dei dipendenti pubblici.

            Tale discriminazione  iniziata nel 38 raggiunse modesti risultati rispetto all’obiettivo prefissato, cioè l’allontanamento dal suolo italiano, mentre ebbe maggiori successi in quello della separazione e della cancellazione della presenza ebraica nel paese.

 

            Gli effetti delle leggi antiebraiche che come detto furono abrogate a partire dal 43 provocarono una riduzione del numero degli ebrei presenti sul suolo italiano come conseguenza delle immigrazioni, del crollo delle nascite e anche per gli abbandoni dell’ebraismo, e con una conseguente retrocessione media dei livelli di scolarità e de reddito. Le azioni di antisemitizzazione e disebreizzazione che avevano colpito la società non furono seguite da una vivace azione di smantellamento delle coscienze, lasciando quindi attivi i vecchi pregiudizi che spesso si riaffacciano tutt’oggi.

                               ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ANTIEBRAICI

REGIO DECRETO LEGGE 7 settembre 1938 XVI, n. 1381, Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri (GURI n. 208, 12 settembre 1938). Il RDL non venne mai convertito in legge, ma le sue disposizioni vennero riprese nel RDL 1728/1938.

REGIO DECRETO LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista (GURI n. 209, 13 settembre 1938). Convertito in legge senza modifiche con L 99/1939.

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1531, Trasformazione dell'Ufficio centrale demografico in Direzione generale per la demografia e la razza (GURI n. 230, 7 ottobre 1938).

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1539, Istituzione, presso il Ministero delI'Interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza (GURI n. 231, 8 ottobre 1938). Convertito in legge senza modifiche con L 26/1939.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1938-XVI, n. 1630, Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica (GURI n. 245, 25 ottobre 1938). Convertito in legge senza modifiche con L 94/1939.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, Provvedimenti per la difesa della razza italiana (GURI n. 264, 19 novembre 1938; una rettifica in GURI n. 280, 9 dicembre 1938). Convertito in legge senza modifiche con L 274/1939.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre l938-XVII, n.1779, Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana (GURI n. 272, 29 novembre 1938). Convertito in legge senza modifiche con L 98/1939.

REGIO DECRETO 21 novembre 1938-XVII, n. 2154, Modificazioni allo statuto del Partito Nazionale Fascista (GURI n. 36, 13 febbraio 1939). In questa sede viene riprodotta solo la parte del Regio Decreto concernente gli ebrei.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2111, Disposizioni relative al collocamento in congedo assoluto ed al trattamento di quiescenza del personale militare delle Forze armate dello Stato di razza ebraica (GURI n. 30, 6 febbraio 1939). Convertito in legge senza modifiche con L 739/1939.

Legge 5 gennaio 1939, n. 26, Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1539, concernente l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza (GURI n. 24, 30 gennaio 1939). Il RD-L viene convertito senza modifiche, pertanto la Legge non viene qui riprodotta.

Legge 5 gennaio 1939, n. 94, Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630, concernente l'istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica (GURI n. 31, 7 febbraio 1939). Il RD-L viene convertito senza modifiche, pertanto la Legge non viene qui riprodotta.

Legge 5 gennaio 1939, n. 98, Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVll, n. 1779, relativo all'integrazione e al coordinamento in unico testo delle norme emanate per la difesa della razza nella scuola italiana (GURI n. 31, 7 febbraio 1939). Il RD-L viene convertito senza modifiche, pertanto la Legge non viene qui riprodotta.

Legge 5 gennaio 1939, n. 99, Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVl, n. 1390, contenente provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista (GURI n. 31, 7 febbraio 1939). Il RD-L viene convertito senza modifiche, pertanto la Legge non viene qui riprodotta.

Legge 5 gennaio 1939, n. 274, Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana (GURI n. 48, 27 febbraio 1939). Il RD-L viene convertito senza modifiche, pertanto la Legge non viene qui riprodotta.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, Norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industrial e e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica (GURI n. 35, 11 febbraio 1939). Convertito in legge con modifiche con L 739/1939.

REGIO DECRETO 27 marzo 1939-XVII, n. 665, Approvazione dello statuto dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (GURI n. 110, 10 maggio 1939).

LEGGE 2 giugno 1939-XVII, n. 739, Conversione in legge, con approvazione complessiva, dei Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII e convalida dei Regi decreti, emanati fino alla data anzidetta, per prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste  (GURI n. 131, 5 giugno 1939). La Legge converte con modifiche alcuni RD-L, tra cui il 126/1939; inoltre converte senza modifiche altri RD-L, tra cui il 2111/1938. In questa sede viene riprodotta solo la parte della legge relativa alla conversione con modifiche del RD-L 126/1939.

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1024, Norme integrative del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sulla difesa della razza italiana (GURI n. 174, 27 luglio 1939).

LEGGE 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica (GURI n. 179, 2 agosto 1939).

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1055Disposizioni in materia testamentaria nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica (GURI n. 179, 2 agosto 1939).

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1056Variazioni al ruolo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'interno (GURI n.179, 2 agosto 1939).

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 587, Concessione di una indennità in aggiunta alla pensione ai dipendenti statali per i quali è prevista la inamovibilità, dispensati dal servizio in esecuzione del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sino al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo (GURI n. 143, 19 giugno 1940).

LEGGE 28 settembre 1940-XVIII, n. 1403, Abrogazione del contributo statale a favore degli asili infantili israelitici contemplati dalla legge 30 luglio 1896, n. 343 (GURI n. 245, 18 ottobre 1940).

LEGGE 28 settembre 1940-XVIII, n. 1459, Integrazioni alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica (GURI n. 256, 31 ottobre 1940).

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1940-XVIII, Determinazione dei contributi a carico dei professionisti di razza ebraica (GURI n. 12, 16 gennaio 1941).

LEGGE 24 febbraio 1941-XIX, n. 158, Autorizzazione all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare a delegare agli Istituti di credito fondiario la gestione e la vendita degli immobili ad esso attribuiti (GURI n. 79, 2 aprile 1941).

LEGGE 19 aprile 1942-XX, n. 517, Esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo (GURI n. 126, 28 maggio 1942).

LEGGE 9 ottobre 1942-XX, n. 1420, Limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia (GURI n. 298, 17 dicembre 1942).

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DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 4 Gennaio 1944-XXII, n. 2, Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica (GUI n. 6, 10 gennaio 1944).

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 31 marzo 1944-XXII, n. 109, Nuovo statuto e regolamento dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (GUI n. 81, 6 aprile 1944).

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1944-XXII, n. 136, Trasformazione della direzione generale per la demografia e la razza in direzione generale per la demografia (GUI n. 93, 20 aprile 1944).

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 18 aprile 1944-XXII, n. 171, Istituzione dell'Ispettorato Generale per la razza (GUI n. 111, 11 maggio 1944).

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1944-XXII, n. 685, Adeguamento del trattamento tributario a favore di tutti i beni gestiti dall'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.) (GUI n. 251, 26 ottobre 1944).

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1944-XXIII, n. 1036, Modifica dello Statuto dell'E.G.E.L.I. ed istituzione del posto di Direttore Generale (GUI n. 58, 10 marzo 1945).

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 28 febbraio 1945-XXIII, n. 47, Regolamento amministrativo dell'Ispettorato Generale per la Razza (GUI n. 52, 3 marzo 1945).

        Andrea Buonaguidi
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